Dei delitti e delle pene è il titolo del trattato scritto dall’illuminista lombardo cesare Beccaria (1738-1794) nel corso del 1763 e pubblicato l’anno successivo; un’opera che fu accolta con grande successo in tutto il continente europeo, ricevendo le lodi dei massimi pensatori dell’epoca. Il fine, prepostosi dal marchese Beccaria nello scrivere il trattato, era quello di sottolineare i difetti delle legislazioni giudiziarie a lui contemporanee, e, nello stesso tempo, di avanzare delle possibili soluzioni per porre rimedio alle lacune e alle ingiustizie dei vari sistemi penali.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft:office:office" />
Influenzato dalle teorie esposte da Jean Jacques Rousseau nel suo contratto sociale ed ammiratore del pensiero del filosofo inglese John Locke, nel breve trattato Beccaria parte dal concetto della convivenzaune: gli uomini, sostiene, hanno sacrificato una parte delle loro libertà, accettando di vivere secondo le regole dellaunità, in cambio di una maggiore sicurezza e di una maggiore utilità. L’autorità dello Stato e delle leggi è quindi da considerarsi legittima finché non oltrepassi certi limiti accettati dai governati in nome del beneune. citando direttamente montesquieu, l’autore ripetee ogni punizione che non derivi dall’assoluta necessità sia tirannica. Il sovrano ha il diritto di punire, ma tale diritto è fondato sull’esigenza di tutelare la libertà e il benessere pubblici dalle “usurpazioni particolari”: nessun arbitrio deve essere perpetrato poiché nel decidere l’entità della pena l’unico criterio da seguire è “l’utile sociale”.
Partendo da questa premessa, le proposte cardine avanzate dal filosofo sono le seguenti: una decisa battaglia contro l’oscurità delle leggi, perché questa conduce a una varietà di interpretazioni, spesso arbitrarie, che favoriscono gli abusi; la necessità di rendere pubblici i giudizi, per non dar adito a sospetti di ingiustizia e tirannide, e la necessità di estirpare il sistema delle denuncie anonime, pratica che alimenta i riprovevoli istinti della vendetta e del tradimento; l’opposizioneta alla tortura e alla pena di morte. La prima non garantisce l’emergere della verità, oltre ad essere una pratica disumana, poiché davanti al dolore fisico chiunque sarebbe disposto a confessare qualsiasi delitto. Inoltre, seguendo il principio esposto dal Beccaria nei primi capitoli, sie il diritto di punire non deve andare oltre la necessità di tutelare i cittadini dagli elementi più pericolosi, non è giusto accanirsi sugli accusati prima di aver provato la loro colpevolezza. Riguardo la pena di morte, essa va abolita in quanto viene meno allo spirito del contratto sociale (nessun uomo è disposto a dare la propria vita in nome della convivenzaunitaria), e perché non è un deterrente efficace contro la criminalità: secondo Beccaria spaventa più l’idea di una lunga pena detentiva che non l’idea di una pena durissima, ma istantanea.
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